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Art. 20 - L’Assemblea Nazionale - Composizione
1- L’Assemblea Nazionale è il massimo organo della Federazione;
L’Assemblea Nazionale è composta dalle Società e Associazioni affiliate alla F.P.I. ed aventi diritto al voto e da una rappresentanza degli atleti e dei tecnici Sportivi determinata a norma del presente statuto.
E’ indetta di norma dal Consiglio federale ed è convocata dal presidente della Federazione.
2- Hanno diritto al voto le Società e le Associazioni sportive che abbiano maturato un’anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea, a condizione che nella stagione sportiva conclusa, compresa nel suddetto periodo di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali.
3- L’attività sportiva si considera effettivamente svolta:
a- per le Società e Associazioni sportive che nell’anno precedente, abbiano tesserato almeno un pugile dilettante che abbia partecipato a competizioni ufficiali indette dalla F.P.I. o a manifestazioni internazionali a cui la F.P.I. abbia ufficialmente aderito o a tornei militari riconosciuti dalla F.P.I..
b- Per le Società che svolgono solo attività professionistica che abbiano stipulato nell’anno precedente, almeno 10 contratti con pugili professionisti i quali abbiano sostenuto almeno trenta incontri complessivamente.
4- Ogni Società e Associazione affiliata in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2- ha diritto a dieci voti.
Le stesse, inoltre, per ogni titolo conquistato nel quadriennio precedente, hanno diritto a:
a-cinque voti in pù per ogni titolo di campione italiano dilettanti esclusi i campioni italiani seniores 1a serie;
b- dieci voti in più per ogni titolo di campione italiano seniores 1a serie;
c- venti voti in più per ogni titolo di: campione dell’Unione Europea dilettanti, campione internazionale militare (Cism), qualificazione Olimpica (non cumulabile con altro titolo acquisito nella stessa circostanza), vincitore della medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici, campione europeo o Mondiale professionisti nelle sigle internazionali a cui aderisce la F.P.I.;
d- trenta voti in più per il titolo di: campione d’Europa dilettanti, vincitore della medaglia d’oro alle olimpiadi militari o ai Giochi del Mediterraneo, vincitore della medaglia d’argento ai Giochi Olimpici;
e-quaranta voti in più per il titolo di: campione del Mondo dilettanti, campione Olimpico.
Il calcolo dei voti dovrà risultare ben definito e non dovrà dare luogo a maggioranze precostituite.
I voti plurimi verranno attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l’eventuale annullamento delle competizioni, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.
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5- Ciascuna Società ed Associazione con diritto a voto è rappresentata nell’Assemblea Nazionale:
a- dal Presidente ovvero da un componente del Consiglio Direttivo appositamente delegato con il 70% dei voti.
b- Da un rappresentante degli Atleti designato nel suo ambito con il 20% dei voti.
Nell’ipotesi in cui per una stessa Società sia rappresentata sia la categoria dei pugili professionisti, sia quella dei dilettanti, ognuno dei rispettivi rappresentanti deterrà il 10% dei voti.
c- da un rappresentante dei Tecnici sportivi designato nel suo ambito con il 10% dei voti.
6- I Presidenti degli affiliati aventi diritto a voto o i loro delegati possono ottenere il mandato di rappresentanza nell’ambito dello stesso Comitato di appartenenza come segue:
- 1, se all’Assemblea hanno diritto a partecipare fino a 100 associazioni e società votanti;
- 2, fino 200 associazioni e società votanti;
- 3, fino 500 associazioni e società votanti;
- 4, fino 1000 associazioni e società votanti.
Non sono consentite deleghe tra Società ed Associazioni.
Non sono consentite deleghe ai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici Sportivi. Le rispettive assemblee provvederanno a designare anche i Supplenti.
7- Partecipano all’Assemblea Nazionale senza diritto al voto: i Presidenti Onorari della F.P.I., il Presidente Federale, i Consiglieri Federali, i Componenti dei Revisori Contabili, i Componenti dei direttivi dei Settori, il Presidente della Commissione Federale Atleti, il presidente ed i Componenti della Corte Superiore di Giustizia, Il Procuratore Federale, i Presidenti dei Comitati Regionali, i Delegati Regionali, i Delegati provinciali, il Presidente della Lega.
8- I Membri del Consiglio Federale, i candidati alle cariche elettive, i componenti i Comitati Regionali, compresi i rispettivi Presidenti, gli Arbitri-Giudici e i Tecnici Sportivi in attività, coloro che svolgono attività retribuita nell’ambito e per conto della F.P.I. e i tesserati che risultano colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione non possono rappresentare società ne direttamente ne per delega.
9- I lavori dell’Assemblea sono diretti da un Presidente eletto dall’Assemblea stessa ed assistito dal segretario Generale della F.P.I.
10- E’ comunque preclusa la partecipazione all’Assemblea a chiunque sia stata irrogata una sanzione di inibizione o di squalifica in corso di esecuzione e a quanti non siano in regola con le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.
11- Nessuna società dovrà disporre di un numero di voti superiore al 20% del totale maturato complessivamente dalle altre società.
L'art. 20, così è completo
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